COME FACCIO A CAPIRE SE UNA DITTA È SERIA E REGOLARE?

Prima di iniziare l'opera, in fase di assegnazione o meglio di verifica nella gara d'appalto il committente o per lui il responsabile dei lavori, deve richiedere alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi l'esibizione del DURC. Il DURC è il Documento unico regolarità contributiva, nel quale si deve mostrare la regolarità del lavoratore e dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile. È compreso nella relazione riguardante l'idoneità professionale delle ditte che verranno utilizzate in cantiere.

Testo unico Allegato XVII idoneità tecnico professionale
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonchè le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
  • documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
  • documento unico di regolarità contributiva
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione.

Come appare evidente il DURC è quindi un elemento portante della documentazione essenziale di cui ogni ditta e ogni lavoratore deve essere in possesso.

Contenuti del DURC

Il DURC è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2007 con il Decreto 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità contributiva. È un documento rilasciato da INPS e INAIL o da altri enti previdenziali previo accordo con i due enti maggiori citati. Per quanto riguarda il cantiere viene rilasciato anche dalla Cassa Edile.

Viene richiesto tramite modulistica unificata e nelle opere pubbliche può essere richiesto anche dalle amministrazioni committenti.
Cosa contiene:

  • La denominazione o ragione sociale, la sede legale e unitŕ operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  • l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specificascopertura;
  • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  • la data di rilascio del documento;
  • il nominativo del responsabile del procedimento.
Le imprese certificate con DURC in regola saranno riconoscibili dalla seguente icona:

imprese edili durc in regola